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D.Lvo 30/06/2003 n. 196a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile. 2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario. 3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Art. 5 (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati) 1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale. 3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni. CAPO II INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE Art. 6 (Informativa) 1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. 2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti. 3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purchè il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento. 4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente. Art. 7 (Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale) 1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili. 2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati perso nali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione f) siano adottate misure idonee affinchè le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c). 3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purchè sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del siste ma statistico nazionale sono titolari b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice. 4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi. Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale) 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza. 2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità. 3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni. Art. 9 (Autorità di controllo) 1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza. CAPO III SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA Art. 10 (Raccolta dei dati) 1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge. 2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione
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